Rete Ambientale


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Le Autorità di Gestione

Le Autorità di Gestione (AdG) sono le autorità o gli organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali designati dallo Stato membro per la gestione di un intervento ai fini del Regolamento 1260/1999.

L’Autorità di Gestione, è responsabile dell’efficacia e della regolarità della gestione e dell’attuazione dei Fondi Strutturali. In particolare, ai sensi del Regolamento 1260/1999, nel pieno rispetto del sistema istituzionale, giuridico e finanziario nazionale, l’Autorità di Gestione è responsabile per:

  • l’istituzione di un dispositivo di raccolta e trasmissione alla Commissione Europea di dati finanziari e statistici affidabili sull’attuazione
  • l’adattamento e l’attuazione del Complemento di Programmazione
  • l’elaborazione e la presentazione alla Commissione Europea del Rapporto annuale d’esecuzione
  • l’organizzazione della valutazione intermedia
  • l’utilizzo di un sistema contabile distinto per tutti gli atti contemplati dall’intervento
  • la regolarità delle operazioni finalizzate a titolo di intervento
  • la compatibilità con le politiche comunitarie
  • il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità

L’AdG, nell’ambito della Rete, ha il compito di cooperare con l’Autorità responsabile delle politiche ambientali assicurando che l’integrazione della componente ambientale venga garantita nelle fasi di programmazione e attuazione degli interventi. A tal fine l’AdG adotta tutti gli strumenti necessari affinché le politiche di sviluppo si attuino coerentemente con i principi di sostenibilità ambientale.

 

 

 

 

 

 

 


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