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Le Autorità Ambientali

Le Autorità Ambientali, istituite nell’ambito del periodo di programmazione comunitaria 1994-1999, promuovono l’integrazione della componete ambientale in tutti i settori di azione dei Fondi Strutturali.

L’art. 6 del Trattato di Amsterdam (pdf, 352 Kb) -“le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione ed attuazione delle politiche ed azioni comunitarie nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile"- rappresenta la base giuridica per richiamare il principio dello sviluppo sostenibile in ogni fase della programmazione dei Fondi Strutturali e per collocare, nel contesto nazionale, l’Autorità Ambientale tra i soggetti responsabili del processo di integrazione, anche in coerenza con gli orientamenti della Strategia di Göteborg (pdf, 84 Kb).

Il ruolo ed i compiti delle Autorità Ambientali sono stati, quindi, legittimati dall’art. 3.2 della delibera CIPE n° 83 del 4 agosto 2000 (pdf, 67 kB) e dal paragrafo 6.2.2 del Quadro Comunitario di Sostegno.

Le Autorità Ambientali hanno il compito di:

  • promuovere l'integrazione della componente ambientale in tutti i settori di azione dei Fondi, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, e di assicurare la conformità di tali azioni con la politica e la legislazione comunitaria in materia di ambiente.
  • creare, nell’ottica della Strategia di sviluppo sostenibile di Göteborg, le condizioni per una piena integrazione della dimensione ambientale nei processi ordinari di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di politiche, piani e programmi di sviluppo.

Inoltre, tenendo conto di quanto definito nella fase di avvio della programmazione 2000-2006, le Autorità Ambientali nazionale e regionali, ognuno nei propri ambiti di competenza, hanno il compito di:

  • cooperare sistematicamente con le Autorità di Gestione degli interventi e i responsabili degli assi prioritari e delle misure, in tutte le fasi di predisposizione (a cominciare dai Complementi di Programmazione), attuazione (compresa la definizione dei criteri di selezione dei progetti), sorveglianza, monitoraggio e valutazione delle azioni, ai fini dell'implementazione di obiettivi, criteri e indicatori di sostenibilità ambientale, nonché al fine di garantire la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente; assicurare la valutazione degli aspetti di tutela del patrimonio storico–architettonico, archeologico e paesaggistico;
  • coordinarsi con il Nucleo tecnico di Valutazione e Verifica del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione e con la rete dei Nuclei regionali, per la definizione degli indirizzi tecnici e metodologici inerenti la valutazione degli aspetti ambientali;
  • in collaborazione con gli organismi competenti, predisporre adeguate sintesi, aggiornate periodicamente, dei dati di base sullo stato dell'ambiente, pertinenti con le azioni finanziate dai Fondi;
  • collaborare alla redazione del rapporto annuale di esecuzione dei Programmi Operativi, curandone in particolare gli aspetti relativi al perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale degli interventi, nonché la compatibilità con la politica e la normativa comunitaria in materia di ambiente. Il rapporto annuale di esecuzione contiene un’analisi del ruolo svolto dalle Autorità Ambientali e della sua efficacia ai fini della sostenibilità ambientale degli interventi.

Ai fini di supportare la programmazione dei Fondi Strutturali 2000-2006, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha messo a punto un progetto di assistenza tecnica, Progetto Operativo Ambiente – PON ATAS 2000-2006, che si avvale di Task Force di esperti operanti presso l’Autorità Ambientale centrale, le Autorità Ambientali regionali e le ARPA delle Regioni Obiettivo 1.




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